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Auto ad Uso Promiscuo: Le Nuove Tabelle ACI per la Tassazione 2024

Young businessman with shirt, tie and smartphone sitting in car

Cosa sono le Tabelle ACI e perché sono importanti?

L’evoluzione fiscale e le Tabelle ACI 2024: In un contesto normativo sempre in movimento, il 2024 segna una svolta importante con l’introduzione delle nuove Tabelle ACI 2024. Prima di esplorare queste novità, è essenziale capire il contesto legislativo che regola questa materia. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, noto come Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), getta le basi normative definendo il reddito di lavoro dipendente all’articolo 51, comma 1, come “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Questa normativa valorizza il principio di “omnicomprensività”, secondo cui vengono considerati come redditi di lavoro dipendente non solo le somme elencate nel cedolino paga, ma anche i beni e servizi ricevuti dal dipendente in funzione del proprio rapporto lavorativo.

Fiscalità dei Rimborsi Spese ai Dipendenti: Tra questi, rientrano i compensi in natura o fringe benefits, assegnati in varie forme all’intera base occupazionale, a specifiche categorie di lavoratori o solo ad alcuni. Al di fuori delle ipotesi di esenzione da Irpef, la tassazione di questi fringe benefits segue due criteri principali: il valore normale dei beni e servizi e un valore convenzionale, stabilito per alcune categorie specifiche come descritto nell’articolo 51, comma 4, del TUIR. Queste categorie includono mezzi di trasporto aziendali, prestiti, fabbricati concessi ai dipendenti e servizi di trasporto ferroviario.

In particolare, per i mezzi di trasporto aziendali assegnati ad uso promiscuo, si applica una tassazione basata su un valore imponibile calcolato in base a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, come definito dalle tabelle nazionali elaborate annualmente dall’Automobile Club d’Italia. Queste tabelle vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2023, numero 29, è stato pubblicato il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate che include le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli per il periodo d’imposta 2024, delineando così un quadro chiaro e aggiornato per la gestione fiscale dei rimborsi spese auto in ambito aziendale.

Le Tabelle ACI 2024: Un Quadro Completo per i Costi Chilometrici

Le Tabelle ACI 2024, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 298/2023 e valide per il periodo d’imposta 2024, sono un elemento fondamentale nella gestione fiscale dei veicoli aziendali. Queste tabelle, elaborate dall’Automobile Club d’Italia (ACI), forniscono dettagli sui costi chilometrici per diversi tipi di autoveicoli e motocicli. Sono divise in diverse categorie in base al tipo di alimentazione e allo stato di produzione del veicolo:

  1. Autoveicoli a Benzina in Produzione
  2. Autoveicoli a Gasolio in Produzione
  3. Autoveicoli Ibridi (Benzina-GPL, Benzina-Metano) in Produzione
  4. Autoveicoli Ibridi (Benzina e Gasolio) in Produzione
  5. Autoveicoli Elettrici e Ibridi Plug-in in Produzione
  6. Autoveicoli a Benzina Fuori Produzione
  7. Autoveicoli a Gasolio Fuori Produzione
  8. Autoveicoli Ibridi (Benzina-GPL, Benzina-Metano) Fuori Produzione
  9. Autoveicoli Ibridi (Benzina e Gasolio) Fuori Produzione
  10. Autoveicoli Elettrici e Ibridi Plug-in Fuori Produzione
  11. Motoveicoli
  12. Autocaravan

Se un veicolo specifico non è incluso nelle Tabelle ACI, è necessario riferirsi al modello più simile tra quelli elencati.

Uso dei Mezzi Aziendali e Implicazioni Fiscali

I mezzi di trasporto aziendali possono essere concessi ai dipendenti per usi diversificati:

  1. Uso Esclusivamente Aziendale: In questo caso, il veicolo è utilizzato solo per scopi lavorativi e non ha rilevanza ai fini fiscali o contributivi.
  2. Uso Promiscuo (Aziendale e Privato): Qui, il veicolo è disponibile al dipendente anche al di fuori dell’uso lavorativo. Questo tipo di utilizzo ha implicazioni fiscali specifiche.
  3. Uso Esclusivamente Privato: In questa situazione, il veicolo è utilizzato solamente per scopi personali e viene assoggettato a contributi e imposte basate sul suo valore normale.

Per i veicoli assegnati ad uso promiscuo, il calcolo fiscale si basa su un valore convenzionale definito nell’articolo 51, comma 4, lettera a del TUIR. Questo valore si riferisce all’uso personale del veicolo e si allontana dal tradizionale calcolo basato sul valore normale del bene.

Il Valore Convenzionale: Spiegazione Approfondita e Chiara

Il concetto di valore convenzionale è fondamentale per capire la tassazione dei veicoli aziendali assegnati ad uso promiscuo, cioè utilizzati sia per scopi lavorativi che personali. Questo valore viene determinato in base all’articolo 51, comma 4, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e riguarda:

  1. Gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed m) del Codice della strada.
  2. I motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione.

Cambiamento nella Tassazione dal 1° Luglio 2020

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 632, per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 e assegnati in uso promiscuo, si adotta un sistema di tassazione basato sulle emissioni di anidride carbonica del veicolo. Questa normativa si applica ai contratti stipulati a partire dalla stessa data.

Calcolo del Valore Convenzionale

Il calcolo del valore convenzionale si basa sulla percentuale applicata alla somma corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, determinata secondo le Tabelle ACI in vigore e in relazione al tipo di veicolo. La percentuale varia in base ai livelli di emissione di CO2 del veicolo, che sono indicati sul libretto di circolazione e misurati secondo il test europeo WLTP sulle emissioni. Di seguito, le percentuali applicabili:

  • Emissioni di CO2 non superiori a 60 grammi per km: 25% dell’importo corrispondente a 15 mila km.
  • Emissioni di CO2 tra 61 e 160 grammi per km: 30% dell’importo.
  • Emissioni di CO2 tra 161 e 190 grammi per km: 50% dell’importo.
  • Emissioni di CO2 da 191 grammi per km in poi: 60% dell’importo.

Approfondimento sulla Gestione Fiscale dei Veicoli Aziendali Immessi in Circolazione Prima del 1° Luglio 2020

Contratti stipulati fino al 30 giugno 2020: Per i contratti di concessione firmati entro il 30 giugno 2020, per veicoli immatricolati fino a quella data, continua ad applicarsi la normativa precedente alle modifiche introdotte dalla Legge n. 160/2019. In questo contesto, si utilizza un criterio fisso per determinare il valore imponibile del veicolo: si considera il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri. Questo importo è calcolato sulla base delle Tabelle ACI, aggiornate annualmente dall’Agenzia delle Entrate e differenziate in base al tipo di veicolo.

Veicoli immatricolati prima del 1° luglio 2020: In questo scenario, si devono considerare due situazioni distinte:

  1. Veicoli assegnati con contratto stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma immatricolati fino al 30 giugno 2020: qui, è necessario valutare ai fini fiscali la “parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore”. Questo significa scorporare dal valore normale del veicolo la quota utilizzata nell’interesse del datore di lavoro, come precisato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 14 agosto 2020, numero 46/E.

Valore da considerare al netto delle trattenute al dipendente: La somma da assoggettare a contributi previdenziali, assistenziali e a tassazione Irpef viene calcolata applicando le percentuali sopracitate all’importo derivante da una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, come stabilito dalle Tabelle ACI. Questo importo deve essere considerato al netto degli importi (comprensivi di IVA) eventualmente trattenuti al lavoratore o dallo stesso corrisposti.

In sintesi, se l’importo trattenuto dal dipendente per l’uso del veicolo supera il valore imponibile calcolato per il fringe benefit, non si devono applicare ulteriori contributi e imposte per l’utilizzo promiscuo del mezzo. Questa disposizione garantisce un equilibrio tra il valore effettivamente utilizzato dal lavoratore per fini personali e le imposte a esso correlate.

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